Slittano al 21 luglio i versamenti per i contribuenti ISA e forfettari: le novità del decreto fiscale

Slittano al 21 luglio i versamenti per i contribuenti ISA e forfettari: le novità del decreto fiscale

Con l’approvazione del nuovo decreto legge fiscale da parte del Consiglio dei Ministri, è stata ufficializzata la proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza al 30 giugno 2025. La nuova scadenza è fissata al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione. È previsto inoltre un ulteriore termine, al 20 agosto 2025, per chi opta per il versamento con una maggiorazione dello 0,4%.

A chi si applica la proroga?

I beneficiari della proroga sono:

  • i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014);
  • i cosiddetti “contribuenti minimi” (DL 98/2011, art. 27, c. 1);
  • i soggetti esclusi dall’applicazione degli ISA per cause oggettive (inizio o cessazione attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano a società o associazioni trasparenti (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR), purché rientrino nei parametri sopra indicati.

Restano invece esclusi i contribuenti titolari unicamente di redditi agrari ex artt. 32 e seguenti del TUIR.

Quali versamenti sono oggetto della proroga?

La proroga interessa un ampio ventaglio di imposte, tra cui:

  • saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF e IRES;
  • saldo e acconto di addizionali comunali e regionali IRPEF;
  • cedolare secca e imposte sostitutive (regime forfetario e “minimi”);
  • IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
  • saldo e acconto dell’IRAP;
  • IVA riferita ai maggiori ricavi/compensi dichiarati per migliorare il profilo ISA.

Incluso anche il saldo IVA 2024 se non versato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025, con applicazione degli interessi dello 0,4% mensile fino al 30 giugno.

Contributi INPS e diritto camerale

Rientrano nella proroga anche:

  • i contributi INPS (saldo 2024 e primo acconto 2025) dovuti da artigiani, commercianti e professionisti;
  • il diritto annuale camerale, da versare entro il termine del primo acconto imposte.

Chi resta fuori?

Restano esclusi dalla proroga:

  • i soggetti IRES con scadenze ordinarie di versamento successive al 30 giugno, come le società “solari” che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (es. entro il 28 giugno 2025) e le società con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Considerazioni operative

Questa proroga offre un margine operativo prezioso per adempiere con maggiore tranquillità agli obblighi dichiarativi e di versamento. Tuttavia, è consigliabile pianificare con attenzione la liquidità necessaria per evitare concentrazioni eccessive di pagamenti.

I consulenti dello Studio baracco Fornasiero rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.