📬 Obbligo PEC per amministratori 2025: chiarimenti ufficiali Unioncamere e cosa fare entro fine anno
Dal 31 dicembre 2025 entra in vigore un nuovo adempimento per gli amministratori di società di capitali, consortili e cooperative: la comunicazione della propria PEC personale (domicilio digitale) al Registro delle Imprese, distinta da quella della società.
Il chiarimento arriva da Unioncamere, che con una nota ufficiale ha fornito le prime istruzioni operative sull’attuazione dell’art. 13, comma 3, del DL 159/2025, pubblicato a fine ottobre.
🔎 Chi è obbligato a comunicare la PEC personale
L’obbligo riguarda esclusivamente:
- l’amministratore unico,
- l’amministratore delegato,
- oppure, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Sono pertanto esclusi:
- gli amministratori di società di persone (SNC, SAS);
- i consiglieri privi di deleghe;
- gli amministratori di SRL gestite da più soggetti congiuntamente o disgiuntamente (art. 2475, comma 3 c.c.);
- i liquidatori di qualsiasi tipo di società o ente
Resta inoltre esclusa la facoltà di comunicazione facoltativa della PEC di altri soggetti societari, che tuttavia resta possibile, previo pagamento dei diritti di segreteria e imposta di bollo.
🕓 Quando e come effettuare la comunicazione
L’obbligo decorre dal 31 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del DL 159/2025) e si applica:
- a chi viene nominato o confermato in una delle cariche obbligate dopo tale data (la comunicazione va fatta contestualmente alla nomina o rinnovo);
- a chi già ricopre la carica al 31 ottobre 2025, che dovrà regolarizzarsi entro il 31 dicembre 2025.
La comunicazione della PEC personale deve essere presentata tramite ComUnica al Registro delle Imprese competente.
Unioncamere precisa che, in caso di nuova società o nuova nomina priva di contestuale comunicazione del domicilio digitale, l’ufficio sospenderà la domanda fino a regolarizzazione, come previsto dall’art. 16, comma 6-bis, del DL 185/2008.
⚠️ Cosa succede in caso di mancata comunicazione
Il mancato adempimento comporta:
- applicazione della sanzione amministrativa raddoppiata (art. 2630 c.c.) da 206 a 2.064 euro;
- sospensione della domanda di iscrizione fino all’avvenuta comunicazione;
- eventuale iscrizione d’ufficio con addebito dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo (€30 + imposta).
💡 Requisiti della PEC personale
Unioncamere ribadisce che:
- il domicilio digitale deve essere univoco e non può coincidere con quello dell’impresa;
- la mera comunicazione della PEC (senza altre variazioni) è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria;
- se la comunicazione avviene insieme ad altri adempimenti (es. nomina o rinnovo), si applicano i diritti ordinari.
🧭 Obiettivo della norma
L’obbligo di PEC personale mira a:
- favorire la trasparenza digitale tra imprese e PA;
- rafforzare la responsabilità individuale degli amministratori;
- e semplificare le comunicazioni dirette verso chi gestisce effettivamente la società.
📝 In sintesi
| Scadenza | Soggetti obbligati | Dove comunicare | Sanzioni |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Amministratore unico, delegato o Presidente CdA | Registro Imprese via ComUnica | Fino a € 2.064 |
➡️ Agisci per tempo: verifica che ogni amministratore obbligato disponga di una PEC personale attiva, distinta da quella aziendale, e pianifica l’invio della comunicazione entro la scadenza per evitare blocchi o sanzioni. I consulenti dello studio Baracco Fornasiero rimangono a disposizione.