Introdotto per la prima volta in Italia circa 10 anni fa direttamente dalla prassi legale anglosassone, il third party litigation funding (noto anche come finanziamento del contenzioso) è una nuova e sempre più importante opportunità per le aziende italiane.
Infatti, questo strumento, pur non essendo una soluzione attuabile per tutte le controversie, permette alle aziende l’accesso alla giustizia superando la barriera all’entrata dell’alto costo delle cause e aumentando, così, in modo significativo le possibilità di perseguire determinate richieste di risarcimento.
Come funziona?
Il modello di base del litigation funding è un’attività di investimento che si basa sulla garanzia di un adeguato ROI (Return on Investment): non si tratta né di un prestito bancario, poiché non vengono applicati interessi, né di un’assicurazione, poiché non viene richiesto alcun premio.
In questo tipo di operazione, il finanziatore (o funder) assume su di sé i costi della causa e di ulteriori attività connesse (analisi peritali, consulenze tecniche…) e, in alcuni casi, si incarica di rifondere anche le eventuali spese di soccombenza da riconoscere alla controparte.
L’obbiettivo dell’investitore è quello di ottenere un importante ritorno del capitale investito. In che modo? Nel caso di vittoria, tratterrà una success fee (percentuale di successo) pari ad un importo variabile tra il 15% e il 50% e calcolata direttamente sul risarcimento ottenuto. La percentuale di successo è determinata soprattutto sulla base dei costi da sostenersi per la causa, della complessità della stessa e delle possibilità di successo.
La valutazione dei rischi.
Come si può ben intendere, prima di finanziare un ipotetico caso e di assumersi i rischi derivanti, il soggetto erogante l’investimento conduce un’analisi dettagliata e un’attenta valutazione sui rischi legali di un caso, anche per mezzo di consulenze legali specialistiche.
L’ assessment risk (valutazione del rischio) sarà basato, oltre che sulla solidità del caso e sulle possibilità di vittoria, sulla solvibilità della controparte (o, nel caso di un soggetto a sua volta finanziato, sulle risorse del soggetto finanziante), sulla dimensione della causa, sull’entità del potenziale risarcimento e del collegato rendimento. Sarebbe, infatti, inopportuno per il finanziatore prendere una decisione senza condurre una valutazione precisa e puntuale.
Dunque, il litigation funding si configura come uno strumento altamente personalizzabile, un “abito su misura”, adattato di volta in volta sulla base della legislazione vigente in un dato paese, sulle esigenze del cliente e sul tipo di causa da instaurare. Ma, soprattutto, si configura come un’interessante e alternativa opportunità di investimento.
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