Tutto pronto per l’invio delle domande di accesso ai benefici a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi internazionale per la guerra in Ucraina.
I requisiti previsti dalla normativa sono i seguenti:
a) aver realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
b) aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (17 maggio 2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) aver subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
Le aziende dovranno inoltre, al momento della presentazione dell’istanza:
• avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
• non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non essere destinatarie di sanzioni interdittive
I contributi riconosciuti sono calcolati applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019.
La percentuale è così determinata:
• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).
Se nel periodo di imposta 2019 si sono conseguiti ricavi superiori a 50 milioni di euro, non spetteranno contributi.
Le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, invece, confronteranno l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto e l’ammontare medio dei ricavi relativi all’anno 2021.
È previsto un tetto massimo di contributo riconoscibile per ciascun beneficiario, pari a 400mila euro.
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12 del 10 novembre 2022 e sino alle 12 del 30 novembre 2022.
L’accesso alla procedura informatica avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione tramite Spid o Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente ovvero ad altro soggetto da questi delegato.
Si ricorda che i soggetti richiedenti non potranno cumulare i benefici con le diverse misure assunte dall’articolo 29 del medesimo decreto, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Fonte – NTPlus Il Sole 24 Ore