Novità Fiscale
A seguito della Risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 482 del 28 settembre 2022, vengono ricomprese tra le somme concorrenti alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (ex art. 54 TUIR) anche le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso di spese dedotte in anni precedenti.
In particolare, nell’ambito della Risposta n. 482, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un lavoratore autonomo che ha ottenuto la restituzione della somma pagata in eccesso a titolo di canone di locazione dell’immobile (usato in via esclusiva per l’esercizio dell’attività professionale). L’Agenzia delle Entrate, confermando l’orientamento delle precedenti Risoluzioni, ha ritenuto che anche in questo particolare caso la somma ricevuta a titolo di rimborso concorra, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto “rimborso” di spese inerenti l’esercizio delle attività professionali.