L’art. 1 commi da 125 a 125-sexies e 127 della Legge n. 124/2017 prevede la pubblicazione di alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica Amministrazione ed enti assimilati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il regime sanzionatorio per il mancato rispetto di tale obbligo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.
Chi interessa?
Sono tenute alla pubblicazione delle informazioni:
- Società di capitali;
- Altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195 c.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi);
- Associazioni / fondazioni / ONLUS;
- Coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri.
Dove pubblicare?
Le informazioni devono essere fornite:
- Nella nota integrativa al bilancio d’esercizio / consolidato;
- Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota Integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Cosa riguarda?
L’obbligo riguarda:
- Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni ed enti assimilati;
- Se effettivamente erogati, tenendo conto del criterio di cassa e, per quelli di natura non monetaria, tenendo conto del periodo in cui è fruito;
- Di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro (ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i vantaggi economici ricevuti).
Non riguarda:
- Gli aiuti di Stato / aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di stato ma è sufficiente dichiararne l’esistenza.
Quali informazioni fornire?
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- Data di incasso;
- Causale.
Per gli aiuti già presenti nel Registro RNA è sufficiente rinviare allo stesso per le informazioni di dettaglio