In questa pubblicazione della rubrica “Aprire partita IVA” abbiamo deciso di porre l’attenzione sulla scelta del regime fiscale. Come abbiamo visto nel precedente articolo il regime fiscale è il metodo attraverso il quale si va a determinare l’imponibile fiscale e quindi previdenziale della propria attività e ne esistono di tre principali tipologie: regime forfetario, regime semplificato e regime ordinario.
Normalmente per l’apertura di una partita IVA si valuta la scelta tra il regime forfetario o quello semplificato, considerando varie variabili, prima fra tutte la tipologia di attività svolta. In questo articolo ci soffermeremo sul Regime Forfetario.
Come funziona il Regime Forfetario e quali sono i requisiti per accedervi?
Introdotto con la legge di stabilità 2015 il Regime Forfetario è un regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi che esercitino attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale. Questo regime prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.
Importante evidenziare che questo regime non prevede una scadenza di tipo temporale o al raggiungimento di una determinata età anagrafica del contribuente, ma la sua applicazione è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei seguenti requisiti:
- conseguimento di ricavi o percezione di compensi non superiori a determinati limiti[1] (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata;
- sostenimento di spese complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
- il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve superare, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 Euro.
Cause di esclusione dal Regime Forfetario.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.
Determinazione del reddito e tassazione.
Il reddito totale viene determinato sulla base dei compensi e dei ricavi percepiti; il reddito così generato verrà moltiplicato per il c.d. “coefficiente di redditività” (diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata). Una volta ottenuto in questo modo il reddito imponibile, si procede applicando un’imposta sostitutiva[2] pari al 15%.
Vantaggio fiscale per i soggetti che iniziano una nuova attività.
Per favorire la nascita di nuove attività economiche, il legislatore ha previsto l’applicazione di un’aliquota di tassazione sul reddito imponibile pari al 5%. Dunque, il contribuente Tizio che ha fatturato 50.000 Euro per l’anno 2023 e che ha aperto partita IVA nello stesso anno, dovrà versare 1.950,00 Euro così determinati:
50.000,00 € × 78% = 39.000,00 €
39.000,00 € × 5% = 1.950,00 €
Per beneficiare di questa ulteriore previsione, sono previsti degli ulteriori requisiti che il contribuente deve necessariamente possedere. E in particolare che il contribuente:
- non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
- non eserciti un’attività che, in nessun modo, costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo[4]
- qualora prosegua altra attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.
Semplificazioni ai fini IVA
Infine, coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti, né detraggono l’IVA dagli acquisti. Di conseguenza non sono tenuti a liquidare l’imposta, a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA.
Di sicuro il Regime Forfetario presenta numerosi aspetti vantaggiosi, soprattutto per coloro che decidono di dare il via a una propria attività. Per ogni dubbio, perplessità o richiesta i professionisti dello Studio Baracco Fornasiero sono a tua disposizione per guidarti e consigliarti in questo delicato percorso.
[1] In via generale, salvo eccezioni, il limite di fatturato riconosciuto è di 85.000,00 Euro.
[2] Tale imposta è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
[3] Considerando che Tizio abbia aperto P.IVA con codice ATECO a cui corrisponde un coefficiente di tassazione pari al 78%.
[4] Escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni