Avviata la procedura di compliance nei confronti dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri Rna, Sian, Sipa, per aver indicato nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d’imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Il provvedimento dello scorso 19 aprile prevede che i contribuenti potranno ricevere delle lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate via Pec o mediante posta ordinaria.
Nel provvedimento è anche chiarito che i contribuenti interessati potranno correggere l’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei suddetti registri con l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e nel caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste.
Una volta ricevuta la comunicazione il contribuente dovrà valutare la ragione della mancata iscrizione nel Rna dell’aiuto ricevuto.
Le motivazioni possono essere diverse e diverse le conseguenze ad esse implicate:
Il provvedimento dello scorso 19 aprile prevede che i contribuenti potranno ricevere delle lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate via Pec o mediante posta ordinaria.
Nel provvedimento è anche chiarito che i contribuenti interessati potranno correggere l’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei suddetti registri con l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e nel caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste.
Una volta ricevuta la comunicazione il contribuente dovrà valutare la ragione della mancata iscrizione nel Rna dell’aiuto ricevuto.
Le motivazioni possono essere diverse e diverse le conseguenze ad esse implicate:
- mancata iscrizione dell’aiuto nei Registri imputabile ad errori di compilazione degli appositi campi del prospetto Aiuti di Stato;
- mancata registrazione dell’aiuto imputabile all’assenza dei requisiti previsti per usufruirne.
In entrambi i casi il contribuente potrà comunque sanare la propria posizione.
- Nel primo caso presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti nei campi preposti: a seguito gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis verranno regolarizzati e nessuno aiuto dovrà essere restituito trattandosi di agevolazioni legittime;
- Nel secondo caso il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito comprensivo di interessi e di eventuali sanzioni.