Nel precedente post è stato definito il concetto di doppia imposizione giuridica ed economica e le modalità di tassazione in base al principio della Fonte e in base al principio del Reddito. In questa pubblicazione cercheremo di analizzare le cause che hanno portato alla doppia imposizione.
Cenni storici.
Sin dagli anni ’30 del Novecento la situazione economica mondiale divenne sempre più interdipendente, portando spesso alla maturazione di due o più redditi per attività economiche intraprese in due o più paesi. Proprio per questo motivo in quegli anni si sviluppò il principio della world-wide taxation, secondo il quale il soggetto residente in uno Stato deve scontare l’imposta per i redditi ovunque prodotti, mentre il soggetto non residente è chiamato a contribuire solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello stato[1]. Il risultato fu la nascita della doppia imposizione fiscale da parte di due (o più) Stati diversi sul reddito prodotto dallo stesso contribuente. Ecco perché si rese necessaria la costituzione di organismi (quali l’OCSE) per limitare o eliminare questa pratica che avrebbe altresì rallentato – se non escluso – le operazioni transnazionali limitando così il libero commercio.
Le cause della doppia imposizione: tre ipotesi.
Dunque, possiamo affermare che la doppia imposizione sia causata da un overlapping of different jurisdictions. In particolare dobbiamo analizzare tre principali ipotesi che causano la doppia imposizione giuridica per un prelievo tributario sovrapposto:
- Nel primo caso due (o più) Stati esercitano il diritto di tassare lo stesso reddito di uno stesso contribuente perché entrambi sostengono che tale reddito sia stato generato nel loro territorio. Dunque entrambi gli Stati rivendicano il diritto di tassare il contribuente alla fonte, secondo il principio della source jurisdiction.
- Nel secondo caso due (o più) Stati esercitano il diritto di tassare lo stesso reddito di uno stesso contribuente perché entrambi sostengono che il contribuente sia residente nel loro territorio. Dunque entrambi gli Stati rivendicano il diritto di tassare il contribuente alla residenza, secondo il principio della residence jurisdiction.
Proprio ad evitare questa situazione sono finalizzate le clausole c.d. “Tie Breaker Rules”, con lo scopo, durante la stipulazione delle Convenzioni, di assegnare la residenza a uno solo dei due contracting states. Molti moderni Tax Treaties seguono queste regole molto similmente a come sono descritte nell’ art. 4 del Modello OCSE. Attraverso cinque specifici criteri di collegamento della persona allo Stato, che hanno efficacia progressiva, è possibile stabilire in quale Stato il contribuente deve considerarsi residente.
- Abitazione permanente (permanent home). Secondo il Commentario tale abitazione può essere posseduta a qualsiasi titolo (in proprietà o in affitto) e deve essere organizzata adeguatamente per permettere una non occasionale permanenza.
- Centro degli interessi vitali (centre of vital interests). Per determinare il centro degli interessi vitali il Commentario indica l’importanza di tener conto, mediante una visione globale, delle relazioni famigliari del contribuente, ma anche delle sue attività politiche, culturali o di altro genere.
- Soggiorno abituale (habitual abode). Il Commentario non è molto chiaro al riguardo di questa regola, ma si limita a richiedere “a sufficient length of time”. Una durata, dunque, sufficientemente ampia, tale da poter indicare se la residenza in ciascuno degli Stati sia abituale o meno.
- Paese di Cittadinanza (Country of Citizenship). La Convenzione si limita a rinviare al Diritto Interno di ciascuno Stato l’individuazione dei criteri di cittadinanza.
- Procedura amichevole (Mutual Agreement). L’art. 25 della Convenzione prevede la risoluzione della controversia mediante l’avviamento di una procedura amichevole entro tre anni e solo nel caso in cui non sia possibile determinare le prime quattro regole.
Il terzo caso riflette l’ipotesi più comune, ossia quella in cui due Stati rivendichino la facoltà di tassare uno stesso reddito di uno stesso contribuente perché tale reddito è stato generato nello Stato A (Source State) e il contribuente è residente nello Stato B (Residence State). È dato per certo che lo Stato della Fonte del reddito abbia la precedenza rispetto allo Stato della Residenza, vale dunque il principio del source country entitlement.
Nel prossimo articolo analizzeremo le modalità di eliminazione della doppia imposizione.
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[1] Definizione del principio di world-wide taxation tratta da DEL TORCHIO F., I principi della World-Wide Taxation e la determinazione della residenza fiscale, Il Sole 24 Ore, 03/10/2018